Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Cartella esattoriale
Gentile avvocato,
Ho ricevuto una multa presa nel 2001, ruolo 2003 e notificata nel 2004. Leggendo i suoi chiarimenti a riguardo, la multa dovrebbe essere prescritta essendo stato l unico atto di notifica nel 2004. La mia domanda e: devo comunque contestare la cartella o decade automaticamente il tutto?
Grazie mille.
Cordiali saluti
Deve eccepire la
Deve eccepire la prescrizione, in quanto essa non opera automaticamente, ma solo su iniziativa della parte interessata.
la ringrazio per la celere
la ringrazio per la celere risposta, un ultima domanda, per eccepire la prescrizione basta una lettera ad equitalia o devo ricorrere al giudice di pace?
Cordiali saluti
Può provare ad inviare una
Può provare ad inviare una lettera all'ente creditore e ad equitalia, con la quale chiede l'annullamento dell'atto.
Se non le rispondono entro pochi giorni, agisca presso il giudice di pace.
Salve di nuovo La ringrazio
Salve di nuovo
La ringrazio per il suo aiuto, rispetto alla cartella che le ho spiegato poco prima, mi sono recato dal giudice di pace sito nella mia citta( roma) ,mi e stato detto peró che essendo la multa fatta dalla polizia municipale di Gaeta(LT) , devo pfare richiesta direttamente li, mi è stato anche segnalato ( dagli sportellisti) che il tempo per la preiscrizione non é di 5 anni ma di 10. Questa informazione mi sembra non veritiera avendo letto parte delle informazioni sul suo sito e avendo avuto sua risposta. Comunque , deco recarmi dal giudice , in questo caso di gaeta? la sola notifica del 2004 ,fa cadere in prescrizione la multa? Le ripeto questa domanda non per mancanza di comunicazione o comprensione ma per sicurezza. Come ha scritto piu volte , le informazioni date, creano spesso confusione.
La ringrazio
Cordiali saluti
Non deve presentare un
Non deve presentare un ricorso contro la multa (che sarebbe da presentarsi al GdP del luogo in cui è stata elevata, entro un termine che è già scaduto da tempo) ma un'opposizione all'esecuzione (con citazione a norma del 615 cpc)che non soggiace ad alcun termine e per la quale è competente il giudice (in questo caso di pace) del luogo in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento. E' un procedimento più tecnico e complesso del ricorso ed è consigliabile farlo fare ad un avvocato.
Le multe si prescrivono in 5 anni, chi le parla di 10 anni semplicemente non sa quello che dice.
ICI
Gent.mo Avvocato,
in data 8/1/13 mi è arrivata una rettifica dell' ICI relativa all'anno 2007 con relativa sanzione.
Visto il tempo trascorso tra la notifica e l'anno 2007, la sanzione è da considerarsi prescritta?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
prescrizione / decadenza multa
buongiorno Avvocato,
vorrei chiederLe chiarimenti in merito a come comportarmi per un sollecito di pagamento inviatomi da Equitalia Sud SpA - sede di Roma; recapitatomi ieri 16 gennaio 2013, ma datato 12 dicembre 2012, vi si fa riferimento ad una multa risalente all'anno 1998, la cui notifica sarebbe avvenuta il 21 giugno 2008. L'ente creditore risulta essere la Prefettura di Roma Area III bis, con numero ruolo 2001/8483 e tipologia debito
"Contrav. codice strada l.689/81 i= prefettura b= erario Tesoreria Prov.le Stato 1998 per 65.64€"
"Contrav. codice strada magg.l.689/81 i= prefettura b= erario Tesoreria Prov.le Stato 1998 per 19.63€"
il tutto per un totale finale con spese di 117,53€.
A parte che non capisco che multa sia, ma debbo considerarla prescritta ed ignorare il tutto limitandomi ad informarne Equitalia con raccomandata R/R o debbo pagarla e tacere???
scusi lo sfogo, ma mi sento vessato da tali procedure che ti rendono inerme e succube ( sono in contestazione con Equitalia - sede Viterbo per presunti canoni TV da pagare!!!!) .
La ringrazio in anticipo ed attendo con ansia una sua risposta.
cordiali saluti
La multà è prescritta molto
La multà è prescritta molto probabilmente. Per esserne sicuro deve controllare le notifiche di eventuali atti interruttivi. Può provare con una raccomandata, ma se non le rispondono entro qualche giorno deve proporre opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice di pace.
ici 2007
Ho ricevuto da società concessionaria del comune raccomandata per incompleto versamento ici 2007. Ho dubbi sulla eventuale prescrizione. La spedizione della raccomandata (colore bianco) è stata fatta il 21/12/2012. L'avviso è però stato recapitato il 7/1/13 ed io l'ho ritirato il 10/1/13. La concessionaria dice che conta la data di invio. A me dalla lettura del sito mi sembra invece di aver capito che, essendo raccomandata, conta la data di ricezione e quindi è prescritta perchè arrivata dopo il 31/12/12.
è corretto ?
molte grazie
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