La relata di notifica in bianco e la relata sul frontespizio
In sintesi: La mancata compilazione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario comporta la nullità della notifica, sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c., solo se la stessa è avvenuta nel modo ordinario. Al contrario non ha alcuna conseguenza concreta se la notifica è avvenuta via posta. L'apposizione della relata di notifica nel frontespizio dell'atto o in qualsiasi altro punto che non sia in calce, comporta nullità della notifica, sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c.
Con questo scritto, si analizzeranno in maniera semplice e chiara alcune ipotesi di irregolarità e nullità della notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento) e di riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo, solleciti).
Affrontiamo, dapprima, il problema della c.d. "relata in bianco".
Come analiticamente spiegato qui, le operazioni di notifica di un atto devono essere verbalizzate in uno scritto che prende il nome di "relata di notifica".
La relata è apposta tanto sull'originale dell'atto, quanto sulla copia consegnata al destinatario.
Nel caso degli atti relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre somme di pertinenza di enti pubblici, tuttavia, può capitare che il notificatore si limiti ad apporre la relata di notifica solo sull'originale dell'atto, lasciando "in bianco" - cioè non compilata - la relata di notifica apposta sulla copia dell'atto consegnata al destinatario.
Cosa succede in questi casi? La notifica è regolare?
La risposta dipende dalla modalità di notifica che è stata adottata nel caso concreto.
Ed infatti, è necessario distinguere il caso della notifica via posta, dal caso della notifica ordinaria.
Come abbiamo già spiegato nell'articolo dedicato alle notifiche in generale, infatti, la notificazione può avvenire in due modi:
1) L'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato: es. il messo comunale) si reca personalmente in cerca del destinatario;
2) L'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato: es. il messo comunale) spedisce l'atto al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel secondo caso si parla di notifica via posta.
Bene, nel caso in cui la notifica sia avvenuta con la modalità ordinaria (cioè l'opzione n. 1), la Corte di Cassazione, con Sentenza 13 gennaio 2012 n. 398, ha stabilito che quando vi sia discordanza tra la relata di notifica apposta sull'originale dell'atto e la relata di notifica apposta sulla copia consegnata al contribuente, deve farsi riferimento esclusivamente a quest'ultima.
La Corte ha ribadito il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 14375/10.
Ne consegue che, ove nella relata di notifica apposta sulla copia consegnata al destinatario sia assente qualcuno degli elementi essenziali, richiesti a pena di nullità, indicati dall'art. 160 c.p.c. la notifica è da considerarsi nulla, anche se tali elementi fossero presenti nell'originale.
Da ciò deriva che, quando nella copia consegnata al destinatario sia assente la relata di notifica, la notifica stessa deve considerarsi non solo nulla, ma addirittura inesistente, in quanto priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Aggiornamento marzo 2013: La corte di Cassazione con sentenza 6613/13 ha precisato che, nel caso di relata di notifica in bianco, la notifica non è da considerarsi inesistente, ma nulla. Questo significa che essa può essere sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c.
La stessa Corte di Cassazione (con sentenza n. 1210/07), inoltre, ha affrontato specificatamente il diverso caso in cui pur essendo presente la relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, manchi (o sia illegibile o incerta) la data di avvenuta consegna.
Ha stabilito al riguardo la Corte che quando l'elemento mancante nella relata di notifica apposta alla copia consegnata coincide con la data di consegna dell'atto, e da tale data inizi a decorrere un termine perentorio per il destinatario, la nullità è insanabile.
In questo caso, la conseguenza è che il destinatario potrà esperire l'attività sottoposta a termine anche qualora lo stesso sia già spirato, senza incorrere in alcuna decadenza.
Per esempio, se nella relata di notifica della copia della cartella di pagamento che ti è stata consegnata, manca la data, allora puoi presentare ricorso anche se sono trascorsi 60 giorni dalla notifica, senza incorrere in alcuna decadenza.
A soluzioni opposte è giunta la Corte per il caso in cui la notifica sia stata effettuata via posta.
Con la sentenza n. 11350/12, infatti, è stato stabilito che, nel caso di notifica via posta, quando sia assente la relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, la notifica non è da considerarsi nulla.
La mancanza, infatti, costituisce una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, in quanto il relativo adempimento non è previsto nel suo interesse.
Il ragionamento della Corte (che ribadisce un precedente orientamento del 2009) ruota intorno al fatto che nel caso di notifica via posta, l'attività essenziale è posta in essere dall'agente postale (il postino) che compila l'avviso di ricevimento, mentre la relata di notifica (compilata dall'ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico.
Fino a qualche tempo fa, l'agente per la riscossione ha inviato innumerevoli atti (per lo più cartelle di pagamento) nei quali la relata di notifica era apposta non in calce, ma nel frontespizio.
In altre parole, le certificazioni relative al procedimento dell'atto erano raccolte all'inizio dello stesso, nella prima pagina, e non alla fine, nell'ultima pagina.
Al riguardo ci si è chiesto - e ci si chiede - quali siano le conseguenze sulla validità della notifica.
Per dare una risposta, non possono che prendersi le mosse dal dato normativo.
L'art. 148 c.p.c. espressamente recita:
"L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto."
La norma è chiara: la relata di notifica deve essere apposta in calce all'atto ed in nessuna altra area dello stesso.
Anche la ragione che sostiene la norma è piuttosto chiara: la relata di notifica ha la funzione di certificare, e quindi provare, come e quando la notifica è avvenuta. Con essa, l'ufficiale giudiziario dichiara solennemente (e nel farlo assume la veste di pubblico ufficiale) come e quando ha notificato l'atto. Certifica, inoltre, che la copia dell'atto che ha consegnato al destinatario è conforme all'originale, cioè è identica nel contenuto.
Da questo punto di vista, una relata di notifica apposta sulla prima pagina può provare, al più, che sia stata consegnata al destinatario solo quella pagina e non tutte le altre.
Sul solco di questo ragionamento, alcune pronunce della giurisprudenza tributaria di merito hanno annullato delle cartelle di pagamento.
Di maggiore autorevolezza, comunque, è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6750/07 che ha statuito la nullità della notifica, quando la relata non sia apposta in calce all'atto.
Si tratta di una nullità che può essere sanata a norma dell'art. 156 c.p.c. quando, nel caso concreto, l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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Commenti
La ringrazio molto
La ringrazio molto avvocato.
In realta credo che qui quando vi sono leggi, articoli, sentenze e controsentenze, per andare a vedere tutti i minimi dettagli di una notifica...e se addirittura il postino è abilitato a portare scarpe di colore scuro con il timbro postale per poter fare una notifica in maniera conforme....e poi....fanno milioni di notifiche in questa maniera barbara, dove ci sono multe di diverse migliaia di euro fatte in maniera assurda....in tanti sospettano che tutta la giurisprudenza è una presa in giro.
Sara mai possibile che tra decine di migliaia di operatori nel settore legale, (avvocati, magistrati, associazioni per i consumatori, ecc) nessuno si renda conto di assurdità del genere ?
Che fine hanno fatto i diritti dei cittadini e come sono stati svenduti ?
Secondo lei un cittadino come mia zia o come tanti altri, di fronte a queste evidenze, si va ad impelagare in ulteriori costi per eventuali causa legale ?
Come fa un singolo cittadino a potersi assumere i costi ed i rischi di una causa legale, da aggiungere a quelli che già deve sostenere, per giunta in un momento come questo ?
Lo sfogo ovviamente non è indirizzato a Lei, a cui in realta sono molto grato, ma a tutta la categoria che opera nel settore giustizia ed assecondano silenziosamente questo sistema.
relata di notifica
Salve avvocato,
ho ricevuto una cartella di pagamento da parte di equitalia in data odierna riguardante una multa non pagata risalente al 28/05/2010
Anche se la contestazione era stata immediata e mi è stato fatto firmare il verbale originale non ricordo di averne ricevuta alcuna copia. Prendendo visione del verbale originale tramite il sito internet del Comune di Milano ho constatato che la relata di notifica di tale verbale (l'originale) è stata lasciata in bianco e non è stata firmata nè da me nè dagli agenti. Tale omissione può comportare l'annullamento della pratica?
Quando la violazione è
Quando la violazione è immediatamente contestata non si esegue alcuna notifica al trasgressore. Pertanto non ci può essere alcuna relata di notifica.
grazie
Grazie della risposta, ne approfitto per porle una seconda domanda:
I punti della patente non mi sono mai stati tolti per l'infrazione di cui sopra, in aggiunta a tale fatto non ricordo di aver ricevuto una copia del verbale ne gli estremi per procedere al pagamento. Questo cosa comporta?
Se nel verbale c'è la sua
Se nel verbale c'è la sua firma (ma in realtà anche se si fosse rifiutato di firmare), non ha alcun mezzo per dimostrare che non gli è stata consegnata una copia, in quanto nel verbale da lei sottoscritto è (o dovrebbe) essere indicato chiaramente che una copia viene rilasciata a lei.
relata di notifica
Gentile Avvoato,
ho ricevuto a fine dicembre un preavviso di fermo amministrativo da parte di Equitalia, l'atto è stato ritirato da mio fratello. Mi sono accorta però della mancanza della copia della relata di notifica.
Inoltre nello stesso preavviso mi sono state contestate più cartelle derivanti da svariate multe del Comune di Roma nonchè il pagamento di 2 bolli auto: uno risalente al 1998 ( dall'estratto di Equitalia risulta che la prima notifica - che peraltro non mi è mai arrivata - è datata 27/10/2006) e l'altro del 2007 (in questo caso ho chiamato la Regione Lazio che ha riferito che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 02.07.2010 ma a loro non risulta la data della notifica)
Volevo chiedere cosa potevo fare per oppormi.
Mi spiego meglio: posso intanto oppormi (suppongo ad Equitalia) alla mancanza della relata di notifica e successivamente richiedere un istanza di annullamento per quanto riguarda i bolli (che ritengo essere prescritti) ?
in attesa di un suo gentile riscontro, la saluto cordialmente
Per quanto riguarda la relata
Per quanto riguarda la relata di notifica è tutto scritto nella guida presente proprio in questa pagina, quindi non aggiungo altro. Per i bolli deve impugnare la cartella presso la commissione tributaria provinciale.
La ringrazio Avvocato per la
La ringrazio Avvocato per la risposta . Ma il preavviso di fermo posso impugnarlo direttamente io o devo avvalermi di un legale?
Può fare senza avvocato
Può fare senza avvocato dinanzi alla CtP se il valore non supera 2500 € e rotti. Attenzione però, se nel ricorso lamenta irregolarità commesse dall'ente creditore, deve prima avviare la procedura di conciliazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Nel suo caso sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) che la prescrizione sia maturata per causa di Equitalia e non della regione Lazio che ha iscritto a ruolo il tributo entro i termini per quanto riguarda il bollo del 2007. Mentre è probabile che quello del 1998 fosse già prescritto all'epoca dell'iscrizione a ruolo, e quindi in questo caso la responsabilità è dell'ente creditore.
Infine, deve verificare la legislazione regionale che potrebbe avere fissato termini differenti di prescrizione rispetto alla disciplina nazionale. Le leggi regionali infatti, sono state fatte salve dal legislatore nazionale, dopo la sentenza della C. Cost. del 2003, e tale "sanatoria" è stata prorogata fino al 2012.
In conclusione, anche qualora il valore fosse tale da permetterle di difendersi senza avvocato, io le consiglio vivamente di rivolgersi ad un legale, perchè il rischio che commetta qualche errore dal punto di vista tecnico è molto alto.
cartella equitalia per multa cds
Egr. Avvocato, salve
cerchero di essere breve e possibilmente chiaro;
in data 24 gennaio ho ritirato presso la casa comunale una cartella equitalia per un totale di 812.05
ente creditore comune per una multa del 19/2/2009 (emessa in ruolo in data 05/09/2011) per mancata
comunicazione dati patente a seguito di un'altra multa precedente per eccesso di velocita' di 148,00
del 22/7/2008 (emessa a ruolo in data 04/06/2009) che non mi e' stata mai notificata (come anche l'altra)
ma che il comune asserisce di avermi notificato in data 23/11/2008 per compita giacenza.
Il comune mi ha dato tutti gli atti e le fotocopie delle raccomandate postali inviate e che io avrei eluso
di ritirare.
ma io mi chiedo sono cosi stupido da non ritirare una multa di 148,00 non pagarla, non comunicare
i dati personali e poi far scaturire tutto questo casino.
chiedo a Lei Avvocato sul fatto della notifica delle raccomandate per compiuta giacenza
non sono obbliligati a inviare una seconda raccomandate (sentenza cassazione 1998) per far
conoscere che l'atto e' depositato presso la posta, cosi da perfezionare la notifica e poi
questa 2à racc. chi la deve inviare la posta o l'ente creditore.
In poche parole io sono rimasto allo scuro di tutto cio' per circa 4 anni e mi ritrovo a pagare piu' di 800
euro.
Mi suggerisca qualcosa in modo da poter contrastare tutto questo o altrimenti chiedero'
(se nulla si puo') un rateizzazione del pagemento.
la Ringrazio anticipatamente e le porgo distinti saluti, resto in attesa
alberto da pavia
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