La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.
Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.
In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).
Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.
Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.
Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti
Parere conferma prescrizione imminente
Gentile Avvocato,
sono a chiederLe parere come da oggetto per quanto riguarda il bollo della mia auto venduta in data 03/2010. L'acquirente si era impegnato al pagamento dello stesso ma, chiaramente, nulla è stato fatto. Il pagamento contestato è del 01/2010 (quindi per tutto il 2010). A quanto ho letto e capito, i tre anni di prescrizione scadranno in data 31.12.2013. Ho ricevuto un avviso da pochi giorni dalla regione lombardia per il pagamento del suddetto (nessuna raccomandata a.r.) per un totale di 480€ che quindi ritengo non valido ai fini della proroga della prescrizione.
E' quindi corretto che se non ricevo regolare cartella esattoriale via raccomandata a.r. entro il 31.12.2013 il tutto cadrà in prescrizione?
La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.
Distinti saluti
In teoria qualsiasi richiesta
In teoria qualsiasi richiesta di pagamento interrompe validamente la prescrizione, anche se inviata per raccomandata semplice. Tuttavia in questo ultimo caso il creditore non potrebbe mai dimostrare che il debitore ha ricevuto la richiesta, salvo che non lo ammetta lei stesso.
In ogni caso, se ricordo bene la regione Lombardia ritiene, secondo me a torto, che sia sufficiente iscrivere a ruolo le somme entro i 3 anni e che poi le cartelle di pagamento possano essere notificate anche oltre i 3 anni.
Gen.le Avvoccato, in data
Gen.le Avvoccato,
in data 04.11.2010 mi veniva notificato dalla Regione Campani un avviso di accertamento ed irrogazione della sanzione per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2007, scadenza 04/2008 ed ero invitato, laddove avessi ritenuto errati i rilievi, a compilare l’allegato modello “OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE” e a farlo pervenire, con allegata la documentazione ritenuta utile, per posta utilizzando l’unita busta preaffrancata. Poichè l'autovettura per la quale mi veniva richiesto il suddetto pagamento era stata venduta in data 26.06.2007, inviavo, secondo le modalità indicate, la trascrizione di vendita unitamente al suddetto modello regolarmente compilato e sottoscritto nonchè copia del documento di identità. Poichè nessuna reiezione o non condivisione delle osservazioni da me poste mi veniva comunicato dalla Regione Campania, ne deducevo che erano state accolte. Ebbene, qualche giorno fa mi è arrivata una cartella di pagamento da parte di Equitalia che ovviamente mi richiede il pagamento della tassa. Secondo lei posso presentare ricorso contestando la violazione del codice del contribuente? Ovviamente a suo tempo non feci ricorso avverso l'avviso di accertamento perchè pensavo che le mie osservazioni fossero state accolte dato che la legge stabilisce che tenuto al pagamento della tassa automobilistica è colui che alla scadenza del termine utile per il pagamento risulta essere proprietario al PRA e, pertanto, nel mio caso, avendola venduta il 26.06.2007 al pagamento era tenuto il nuovo proprietario.
La ringrazio anticipatamente
la scadenza per il pagamento
la scadenza per il pagamento del bollo auto 2007 non può essere 04/08, tuttalpiù 04/07 (per il periodo 04/07-04/08). Quindi purtroppo alla scadenza utile per il pagamento bollo auto 2007 (30gg successivi termine ultimo) l'auto era ancora di sua proprietà.
Gentile Avvocato La scorsa
Gentile Avvocato
La scorsa settimana ho ricevuto una multa a causa del mancato pagamento del bollo auto nell'anno 2009.
Controllando le ricevute di pagamento in effetti mi sono accorta di non aver effettuato tale pagamento.
Tuttavia, leggendo la sua pagina sulla prescrizione del bollo auto mi sembra di aver capito che in questo caso il bollo si sia prescritto il 31/12/2012.
Non avendo ricevuto prima di tale data alcuna notifica di mancato pagamento ci sono gli estremi per un ricorso?
Grazie anticipatamente.
Le consiglio di informarsi
Le consiglio di informarsi circa la legislazione particolare della sua regione.
prescrizione
Salve Avvocato,mi potrebbe dire se vale per la prescrizionedel bollo auto quando passano tre anni dalla 1°notifica alla 2° notifica di avviso pagamento del bollo auto?
Esempio: bollo scaduto nel 2005
1°notifica di mancato pagamento nel 2008 ( non pagato)
2°notifica di mancato pagamento nel 2013
Vale la prescrizione visto che sono passati 5 anni dalla prima alla seconda notifica?
La ringrazio anticipatamente.
Deve controllare la legge
Deve controllare la legge della sua regione. Se la prescrizione è da essa fissata in 5 anni ed il termine è spirato, può impugnare il secondo atto che le è giunto, quello del 2013.
Ho la stessa situazione del
Ho la stessa situazione del Signore e vorrei capire i tempi di prescrizione della regione Veneto dove io risiedo.
Ho provato a cercare ma senza buon esito. Dove posso trovare tutte le normative in materia?
Grazie per la gentile attenzione.
Può provare a contattare il
Può provare a contattare il competente ufficio della regione per farsi indicare di preciso la legge che regola la prescrizione del bollo.
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