Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Differenza tra prescrizione e decadenza



Qualche volta si fa confusione tra il concetto di decadenza e quello di prescrizione.

In effetti, entrambi sono istituti che onerano il titolare di un diritto ad esercitarlo entro un certo termine, se non vuole perderlo.

Per esempio, il termine di prescrizione di 5 anni che si applica al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative (le multe stradali, per esempio) si traduce nell'onere del creditore (il Comune, la Polizia, la Prefettura ecc.) di esercitare tale diritto entro 5 anni dal momento in cui è sorto.

Altro esempio: secondo l'art. 1667 del codice civile, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.

Come si vede nei 2 esempi, la legge impone al titolare di un diritto un termine entro il quale esercitarlo.

Dove sta allora la differenza?

La differenza è stabilita nell'art. 2964 del codice civile.
Secondo questa norma, mentre la prescrizione può essere interrotta o sospesa, la decadenza non può mai essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge.

A questo punto è evidente che per comprendere che differenza passi tra prescrizione e decadenza è necessario capire cosa siano l'interruzione e la sospensione di un certo termine.

L'interruzione è come il tasto reset.

Quando un termine è interrotto, cioè, esso ricomincia a decorrere. Immaginate che il vecchio termine muoia nel momento dell'interruzione e contestualmente ne nasca uno nuovo di stessa identica durata.

Va da sé che l'interruzione deve avvenire prima che il termine scada, altrimenti il diritto non potrà più essere esercitato.

Immaginiamo un termine di 5 anni, che abbia iniziato il suo corso il 31 gennaio 2015. Questo significa che il termine scadrà il 31 gennaio 2020. Quindi entro questa data esso può essere interrotto.

Se l'interruzione avviene, a partire da tale momento si ricominceranno a contare 5 anni.

Immaginiamo che il termine di cui sopra sia interrotto il 31 gennaio 2017. Bene, questo vuol dire che il 31 gennaio 2017 il termine muore e ne nasce uno nuovo anch'esso della durata di 5 anni.

Questo nuovo termine scadrà il 31 gennaio 2022 cioè appunto dopo 5 anni a decorrere dalla data dell'interruzione.

Ovviamente, fino al 31 gennaio 2022 il termine potrà essere nuovamente interrotto e così via.

Questo significa che quando un termine è di prescrizione, esso può essere prolungato infinitamente attraverso una successione di atti di interruzione.

Come avviene l'interruzione?

L'interruzione di un termine di prescrizione può avvenire in diversi modi.

Tipicamente, essa avviene con la costituzione in mora da parte del creditore.
La costituzione in mora è la richiesta scritta di adempimento all'obbligazione, che il creditore invia al debitore.
In altre parole, ogni volta che il creditore chiede al debitore per iscritto di essere pagato, si è in presenza di una costituzione in mora e la prescrizione è interrotta.

Che cosa è la sospensione della prescrizione?

La sospensione della prescrizione, a differenza della interruzione, non comporta un reset. Cioè, il termine non ricomincia a decorrere dall'inizio, ma semplicemente i giorni in cui è sospeso non sono calcolati. E' come se fossero cancellati dal calendario. Come se non esistessero.

Per esempio:

Se un termine di prescrizione di 1 anno inizia a decorrere il 1 gennaio 2015 ed è sospeso dal 1 agosto 2015 al 20 agosto 2015, allora esso scadrà il 21 gennaio 2015. Cioè quei venti giorni di sospensione è come se non esistessero. Non si contano.

Le cause di sospensione della prescrizione sono individuate dalla legge.

Ecco alcuni casi:

La prescrizione rimane sospesa:

  1. Tra i coniugi;
  2. Tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
  3. Tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
  4. Tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
  5. Tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
  6. Tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
  7. Tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
  8. Tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto;
  9. Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
  10. In tempo di guerra contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra

A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiara la differenza tra prescrizione e decadenza.

In pratica quello di decadenza è un termine che si applica una sola volta ed una volta spirato è morto e sepolto, quello di prescrizione, invece, è un termine che teoricamente potrebbe rinnovarsi all'infinito.

Quando una decadenza è impedita, si continuano ad applicare le norme sulla prescrizione.

In pratica decadenza e prescrizione convivono sullo stesso diritto. Per esempio per le multe o per la riscossione mediante ruolo.

Tutti i diritti hanno una prescrizione, senza necessità che la legge lo specifichi diritto per diritto. Quando la durata del termine di prescrizione non è esplicitamente indicata, allora questa è di 10 anni.

Al contrario un diritto è sottoposto a termine di decadenza solo ed esclusivamente se ciò è espressamente previsto dalla legge per quel diritto.



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ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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