La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.
Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.
In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).
Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.
Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.
Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui
Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.
- 441077 letture
Commenti
La prescrizione del bollo è
La prescrizione del bollo è di 3 anni. La corte costituzionale ha stabilito che le regioni non possono modificare questo termine. Ma il legislatore nazionale è intervenuto salvando la disciplina regionale.
In ogni caso, verifichi che tutte le notifiche siano state effettuate correttamente.
Bolli auto
Gent.Mo avv. Mongiovi buonasera! Ho ricevuto un sollecito di Equitalia per bolli auto Regione Lombardia :
anno 2000 notificato il 06/10/2005;
anno 2001 notificato il 06/10/2005;
anno 2002 notificato il 06/10/2005;
anno 2003 notificato il 04/12/2006 (notificato ma non ritirato e quindi si da come ritirato ai fini legali.
Queste notifiche sono state riscontrate presso l'ufficio di Brescia della Regione Lombardia.
In data 26/03/2010 dicono che hanno notificato con cartella esattoriale di equitalia tutti i bolli di cui sopra (non ricordiamo di averli ricevuti).
Gent.mo avv. Mongiovi , Le chiedo cortesemente se possiamo fare opposizione per non pagare.
Attendo fiducioso una Vostra cortese risposta.
Cordiali saluti.
Paolo
Le consiglio di controllare
Le consiglio di controllare presso equitalia le relate di notifica degli atti notificati per verificare che le notifiche siano valide. Se non lo fossero potrebbe tentare un ricorso alla CtP entro 60 giorni dalla ricezione del sollecito.
tassa automobilistica
Salve avvocato, espongo il mio caso, e arrivato un avviso di pagamento, posta normale senza roccomandata, di un bollo non pagato nell'anno 2005 regione molise, esattamente la notifica porta la data del 20/10/2010, la macchina e stata immatricolta il 28/02/2005, ed venduta sempre nello stesso anno il 04/10/2005. Volevo sapere se la tassa e andata in prescrizione? ed perche la lettera e arrivata solo a me ed non all'altro acquirente? ma la cosa che mi interessa di più sapere se devo pagarla oppure e andata in prescrizione. Grazie
La rimando al commento
La rimando al commento proprio sotto al suo ed alla relativa risposta.
Prescrizione
Gentile Avvocato,
ho ricevuto in data 6/12/2012 la notifica per il pagamento di 2 bolli arretrati: Aprile 2009 ed Aprile 2010. La data di protocollo sulla lettera riporta 23 Luglio. Ha firmato mio padre e il primo bollo (2009) in teoria scadrebbe fra meno di 30 giorni (1 Gennaio 2013). Nel periodo di prescrizione sono compresi anche i 60 giorni dalla notifica?
Non ho mai ricevuto alcuna notifica prima d'ora.
Cordiali saluti
Marco
Il termine di prescrizione
Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui suo padre ha ricevuto la notifica, fosse anche appena 5 minuti prima della scadenza dello stesso. Pertanto, non credo proprio che nel suo caso i bolli siano prescritti.
Bollo auto: il termine per la riscossione e'di due anni
Il termine per la riscossione del bollo auto e'di due anni dalla notifica dell'avviso di accertamento,cio'e' quanto stabilito da una recente sentenza della Ctp di milano n.14 del 18/01/2011 la quale stabilisce che" in materia di tasse auto ,la cartella successiva alla notifica dell'accertamento va notificata ex art.25c 1lett. c dpr 602/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a a quello in cui l'avviso di accertamento si e'reso definitivo.Dunque dopo le sentenze Ctp di Taranto n.44 del27/03/20007 e Ctp del Lazio n.137 del20/10/2005 che stabilivano il termine triennale e'intervenuta questa nuova posizione giurisprudenziale.I giudici di Milano hanno stabilito che il contribuente deve essere consapevole del fatto che vi sono due fasi:(1) l'accertamento da parte delle regioni del regolare versamento del bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (2)il termine per la notifica della cartella da parte del concessionario,in caso di mancato pagamento dopo la notifica dell'accertamento,deve avvenire invece entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto e' divenuto definitivo(ossia trascorsi 60 giorni dalla notifica dell 'avviso accertamento in caso di mancata impugnazione(ricorso ).Se quindi la Gec spa e' un esattore non credo di aver ricevuto un avviso di accertamento che e' di competenza della regione,ma probabilmente una cartella di pagamento o come la chiamano loro intimazione di pagamento,quindi senza un precedente avviso non si potrebbe sollevare una cotestazione in diritto ad una giusta difesa? E ancora nei ricorsi si potrebbe menzionare lo statuto del contribuente visto che vi sono differenze tra una regione e l'altra e quindi una disparita'tra un cittadino e l'altro. Grazie per un suo commento in merito ad una questione che riguarda parecchi cittadini.
Il termine di decandenza è
Il termine di decandenza è una cosa, quello di prescrizione è un'altra cosa. I due termini convivono e devono essere rispettati entrambi dagli organi della riscossione.
riscossione bollo da parte di equitalia
Buon giorno Avvocato Mongiovì,
ho ritirato in data odierna un avviso di pagamento da parte di equitalia per il bollo auto anno 2006 (Regione Puglia); nella catella è scritto:
omesso pagamento bollo auto anno 2006 / accertamento n°______________ del 22/10/2009 notificato il 10/11/2009.
Essendo trascosi più di tre anni dalla notifica dell'accertamento volevo sapere se potevo presentare ricorso per prescrizione.
La ringrazio anticipatamente.
Lorenzo
Pagine