La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.
Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.
In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).
Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.
Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.
Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti
Verifichi la normativa
Verifichi la normativa regionale come segnalato nella guida.
Il 31 dicembre non è festivo.
Se il bollo fosse prescritto (cosa che potrà sapere solo dopo avere consultato la normativa regionale), può provare a mandare una raccomandata chiedendo l'annullamento dell'atto, ma se non le rispondono in breve le consiglio comunque di presentare formale ricorso/reclamo entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
su Normativa regione Abruzzo
Purtroppo non riesco a trovare assolutamente nulla sullo specifico della normativa regionale Abruzzo. Ad ogni modo, la tassa automobilistica dal 01/01/1999 é stata attribuita alle Regioni, le quali però possono modificarla molto limitatamente e non possono con leggi regionali prorogarne i termini di prescrizioni. Solo La legge finanziaria 2003 (27 dicembre 2002, n.289) ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all’anno 2002. Le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni. In ogni caso credo che il mio bollo, siccome è del 2009, non rientra in quelli prorogabili di 2 anni con la finanziaria del 2003, per cui credo che il mio bollo sia prescritto.
Può darmi un aiuto?
Grazie di nuovo!
Purtroppo non opero in quella
Purtroppo non opero in quella regione, quindi non ne conosco le leggi. In ogni caso, può provare a scrivere chiedendo l'annullamento dell'atto e, in subordine, che le sia indicata l'eventuale legge regionale al riguardo.
Il punto non è il condono, ma sapere se una qualche legge regionale ha allungato il termine di prescrizione. La sentenza della corte costituzionale, infatti, è stata "aggirata" dal legislatore nazionale che ha "salvato" le eventuali normative regionali, inizialmente fino all'anno d'imposta 2007. Poi ha prorogato (di anno in anno con la finanziaria) questo salvataggio fino al 2012.
chiarimenti
buongiorno Avv. mongiovi,
volevo chiedere un fac simile di annullamento dell'atto.
la ringrazio anticipatamente.
Colgo l'occasione per
Colgo l'occasione per ricordare ai visitatori del sito che è sempre una buona idea leggere le guide e navigare un po' per il sito prima di fare delle domande.
Il link al modello infatti, è proprio sotto i suoi occhi... basta avere la pazienza di leggere.
Gentilissimo avvocato avrei
Gentilissimo avvocato avrei bisogno se possibile di una consulenza: ho acquistato un auto usata nell'aprile del 2006 e a oggi non ho mai pagato il bollo e non ho ricevuto notifiche di pagamento, come devo regolarmi se dovesse arrivare qualche notifica a partire da quest'anno ed è possibile sapere se qualche anno è già andato in prescrizione? regione Sicilia. La ringrazio in anticipo di una sua cortese risposta.
bollo auto
Buon giorno Avvocato le vorrei chiedere cortesemente un consiglio relativo a dei bolli auto che ho ricevuto dalla regione puglia.I bolli auto si riferisccono al periodo (2001-202-2003)
anno 2001 ruolo anno 2007 notificato il 30/01/09- anno-2002 ruolo anno 2008 notificato il09/12/08- anno2003 ruolo anno2010 notificato il29/12/11 vorrei cortesemente sapere se sono in prescrizione, dato che li ho ricevuti da equitalia come mi dovrei comportare, posso fare un ricorso, e a chi mi dovrei rivolgere grazie attendo un vostro consiglio.
Per prima cosa deve
Per prima cosa deve verificare la notifica degli avvisi di accertamento rivolgendosi all'ente creditore.
Deve poi verificare la normativa della sua regione.
Se fossero prescritti dovrebbe presentare reclamo/ricorso.
Bollo auto
Buongiorno , ho ricevuto da parte di equitalia la richiesta del pagamento del
bollo 2009 , ho ricevuto la notifica sempre da parte di equitalia il 28 dicembre 2012
, la domanda e' equitalia puo' notificare il bollo? nn deve essere l'agenzia dell'entrate
a farlo?
saluti.
L'ente creditore deve
L'ente creditore deve notificare l'avviso di accertamento. Se non lo fa, può considerare nulla la cartella di pagamento ed impugnarla entro 60 giorni dalla notifca.
Verifichi, pertanto, presso l'ente creditore la relata di notifica dell'avviso di accertamento e se questa non esiste o la notifica è nulla, proponga il reclamo di cui all'art. 17bis dpr 546/92.
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