Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
Notifica all'indirizzo errato
Per pura casualità, ispezionando un mio immobile appena lasciato libero e nel quale non risiedo dal 2004, rinvengo solleciti di pagamento per multe da autovex fisso rilevate dal 17/12/09 al 24/12/10.
Orbene:
1) io sono regolarmente residente all'estero ed iscritto all'AIRE fin dal 2004
2) gli atti relativi ai verbali, evidentemente notificati alla residenza sbagliata, sono, tra l'altro, stati ritirati dall'inquilino senz'alcuna legittimazione e cestinati
3) tutti i verbali si riferiscono allo stesso impianto fisso
4) la cifra complessiva richiesta è lievitata ad un importo molto considerevole
Che cosa mi consiglia di fare?
La ringrazio, complimentandomi per l'opera meritoria che svolge.
Salvatore Celi
Il mio consiglio è di
Il mio consiglio è di verificare al più presto le relate di notifica degli atti asseritamente notificati, anche per capire cosa ha dichiarato l'inquilino.
Qualora dovessero risultare irregolarità, non resterà che opporsi all'esecuzione, ricorrendone i presupposti.
Notifica all'indirizzo errato
La ringrazio per il consiglio illuminante che farò seguire.
Salvatore Celi
Cartella equitalia roma
Buongiorno,
ieri pomeriggio (30 luglio 2012) mi è stata notificata una cartella di equitalia (resa esecutiva il 3 ottobre 2011) per la riscossione di una multa relativa ad una infrazione stradale commessa il 14 dicembre 2006. Premetto che non mi è stato mai notificato qualcosa in merito e che nel 2008 ho cambiato residenza. Inoltre, non ho mai ricevuto un avviso di giacenza nella cassetta postale e non avendo all'epoca un portiere delegato al ritiro nessuno ha certamente firmato per me. Potrebbo aver effettuato una notifica attraverso la Compiuta giacenza presso l'Ufficio postale SENZA CHE IO ABBIA MAI RICEVUTO QUALCOSA IN MERITO?????
Mi conviene andare a visionare come hanno notificato la multa ed a chi direttamente all'Ente creditore????
Come posso procedere??? Grazie anticipatamente e buon lavoro
Si, vada a verificare la
Si, vada a verificare la relata di notifica del verbale.
Ricordi sempre che il verbale è notificato solo se il la contravvenzione non è contestata immediatamente al proprietario.
Inoltre, se non ha regolarmente comunicato il cambio di residenza, è probabile che lo stesso sia stato legittimamente notificato presso la sua vecchia abitazione.
Multa equitalia
La ringrazio per la risposta celere. La contravvenzione non mi è stata contestata immediatamente ed il cambio di residenza è stato effettuato regolarmente. Nonostante ciò, la cartella della gerit è stata prima inviata al vecchio indirizzo e poi mi è stata notificata all'indirizzo attuale, regolarmente comunicato a novembre 2008 (quando ho cambiato la residenza). Se non sbaglio essendo trascorso più di 5 anni dall'elevazione della multa (precisamente 5 anni 7 mesi e 16 giorni dalla notifica dell'attuale cartella equitalia) se non ci sono notifiche/comunicazione negli ultimi 5 anni la multa è prescritta, vero???
La ringrazio anticipatamente.
Multa pagata ma.....con leggero ritardo ed ecco il mio calvario.
in data 10/06/2008 ho trovato sul mio scooter una multa per aver parcheggiato sul marciapiepe. Nell'avviso era riportato l'importo di 36,00 euro. L'importo l'ho pagato il 12/07/2008 e il 09/10/2008 mi veniva notificata la contestazione della violazione con una sanziore pari ad euro 74,00 oltre a spese di notifica di euro 11,05. Perplesso ho contattato lo 060606, che è il contact center del comune di roma, chiedendo spiegazioni. L'operatore mi disse che l'avviso della contestazione era venuto fuori perché oltre alle 36,00 euro io dovevo pagare 11,05 euro per le spese di notifica, in quanto non avevo pagato la multa nei 15 giorni previsti nel retro dell'avviso. Così ho chiesto lumi e mi dissero di pagare un c/c per 11,05 euro e che loro avrebbero fatto la segnalazione e la cosa sarebbe finita così. Così ho fatto ed in data 09/02/2009 ho pagato le spese di notifica. In data 26/07/2012 mi viene notificata una cartella esattoriale di euro 193,25, relative alla multa in premessa. Sono stato così costretto a rivolgermi al dipartimento delle risorse economiche - contravvenzioni del comune di roma. Lì con fare scontroso e maleducato mi hanno riferito, senza farmi parlare, che sono stato sfortunato a non aver pagato la multa nei 15 giorni, perché il vigile in realtà si era sbagliato e la multa doveva essere di 74,00 euro. Quindi non avendola pagata nei termini automaticamente la multa diventava 74,00 (mah?). Domanda....posso secondo voi ricorrere al giudice di pace o sono costretto a pagare una cartella esattoriale che sa di rapina a mano armata?
La somma da pagare è quella
La somma da pagare è quella indicata nel verbale di € 74.
L'avviso che si lascia sui mezzi infatti, non è il vero verbale.
Pertanto, quando le è arrivato il verbale di € 74 + 11, lei avrebbe dovuto pagare quella somma.
L'operatore del contact center le ha dato una notizia sbagliata che le ha causato un danno.
A mio parere, se riesce a dimostrare che l'operatore del contact center le ha effettivamente detto di pagare solo le 11€ può chiedere al Comune il risarcimento del danno, consistente nelle maggiori somme che ha dovuto sborsare a causa della notizia errata che le è stata fornita.
Richiesta da equitalia
Mi e' arrivato un sollecito di pagamento per una multa presa nel 2000 notificata il 24/4/2002 devo pagarla?
prescrizione multe in sicilia
Salve, vorrei saper se è vero che le multe, in sicilia vanno in prescrizione dopo 7 anni e non dopo 5. Vi assicuro che nonostante i ricorsi, ho pagato le multe dopo i 7 anni. Grazie.
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