Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui

Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

 buongiorno avvocato , ho ricevuto un accertamento per bollo del 2009 e la notifica lo ritirata dalla posta nel 2013 ma il postino ha consenato la ricevuta nella buca postale a dicembre quando ero in ferie posso chiedere la prescrizione.

Sembrerebbe non essere maturata la prescrizione.

Buongiorno Avvocato avrei bisogno di un consiglio

 

Qualche giorno fa mi sono accorto che l'ultimo bollo pagato scadeva Aprile 2007

 

mi sono recato all'ACI la quale mi ha detto che potevo pagare da loro solo i bolli 2010/2011/2012

 

mi chiedo i Bolli 2007 - 2008 - e 2009 sono andati in prescizione? parlo della regione Lazio

 

La ringranzio anticipatamente e le auguro una buona giornata

Se i bolli a partire dal 2007 al 2009 siano prescritti dipende da quando e se le hanno notificato interruttivi e dalla normativa regionale. Il fatto che all'aci le facciano pagare solo a partire dal 2010 non necessariamente vuol dire che i bolli precendeti siano prescritti.

Non ho mai avuto nessuna notifica a riguardo

 

Per quanto riguarda la normativa della Regione Lazio non riesco a trovare nulla di specifico

 

La ringrazio della pronta risposta

 Buongiorno Avvocato. Spero di poeter ricevere un suo consiglio sulla prescrizione del bollo auto. Ho ricevuto una cartella esattoriale con timbro postale del 14/01/2013 da parte di Equitalia per il pagamento del bollo auto a'nno 2006. Nella cartella esattoriale viene indicato un accertamento del 28/08/2009 notificato il 19/10/2009. Ritengo, secondo i miei calcoli, che vi è  rescrizione del Bollo, in quanto trascordi tre ani dalll'accertamento.  Vorrei avere conferma di quanto detto, visto che a giorno dovrei inviare una Racc. all'Ente creditore e in caso di mancata risposta proporre ricorso al Giudice di Pace. Vi ringrazio anticipatamente per la rispota e mi complimento per il sito e servizio che prestate. 

Deve verificare la legislazione regionale, in quanto essa potrebbe prevedere una durata più lunga della prescrizione. In ogni caso l'eventuale ricorso è da presentarsi alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dal ricevimento della cartella e non presso il giudice di pace.

 Grazie per l'immediata risposta. Cerco faticosamente una normativa della Regione Puglia, ma niente. Grazie e buon lavoro.

Ci stiamo organizzando per contattare direttamente ogni regione d'Italia per farci comunciare le leggi che ognuna di esse ha varato sul bollo e la loro interpretazione. Al più presto scriveremo al riguardo.
Stay tuned!

Buon giorno avvocato,

nel 2003 ho acquista un auto e non ho mai pagato il bollo , solo nel 2008 ho ricevuto una richiesta di pagamento relativa al bollo del 2004.

Secondo lei i bolli relativi al 2005-2006-2007-2008 non avendo ricevuto nessuna richiesta di pagamento sono passati in prescrizione?

 

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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