Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata
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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.
Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:
E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:
Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?
L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:
Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.
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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.
Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).
Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.
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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.
A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.
1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).
2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).
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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.
Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.
Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.
Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.
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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.
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Commenti
L'atto del 2008 è utile ad
L'atto del 2008 è utile ad interrompere la prescrizione, se equitalia può dimostrare che lei lo ha ricevuto (e tale dimostrazione può avvenire con qualsiasi mezzo - per esempio una sua ammissione anche implicita - non necessariamente con l'esibizione della cartolina di ricevimento).
In concreto, tuttavia, se il sollecito non le è stato spedito con raccomandata A/R sarà sostanzialmente impossibile per equitalia dimostrare che lei lo ha ricevuto. Pertanto può tentare l'opposizione all'esecuzione, che si propone con citazione e non ha termini particolari.
sospensione prescrizione
Gentile avvocato, sono una giovane praticante ma ho un dubbio:
per un ricorso dichiarato nullo per mancanza di sottoscrizione vale il periodo di sospensione della prescrizione?ovvero basta per la sospensione dei termini di prescrizione il fatto che il ricorso sia stato notificato al destinatario in termini seppur successivamente dichiarato nullo dal giudice???
La questione è
La questione è interessante...
La mancata sottoscrizione dell'atto introduttivo più che una nullità, determina l'inesistenza dell'atto stesso.
In ogni caso, l'instaurazione del giudizio comporta non la sospensione della prescrizione, ma l'interruzione della stessa. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza o, se il processo si estingue, dalla data di notifica dell'atto introduttivo. (artt. 2943 e 2945 c.c.).
Ora, sintetizzando la giurisprudenza che si è formata sul caso, quando l'atto introduttivo è nullo, non si produce l'effetto di far ricominciare il decorso della prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza, ma - se comunque l'atto presenta gli elementi costitutivi di una lettera di messa in mora - il termine decorre dalla notifica dello stesso.
Nel suo caso, però, come dicevo prima, l'atto non è nullo, ma inesistente ed io ritengo che un atto inesistente non possa in ogni caso produrre effetti interruttivi della prescrizione. E' come una lettera di messa in mora non firmata... cioè non riconducibile al suo autore.
Detto questo, deve sempre tenere presente che l'interruzione si verifica quando il titolare del diritto introduce un giudizio contro il debitore. In altre parole, se il ricorso di cui stiamo trattando è stato presentato contro una multa, allora esso di per sè non potrebbe interrompere la prescrizione. Ed infatti sarebbe assurdo che il debitore interrompesse la prescrizione a suo sfavore. In questo caso, dovrebbe sempre essere l'ente creditore ad interrompere la prescrizione, costituendosi in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso.
gent. avvocato In data
gent. avvocato
In data 04.07.2011 a mezzo posta ho ricevuto un verbale di costatazione del 10.03.2011 emesso dalla polizia municipale di Bari per violazione del c.d.s. commessa il 04.02.2011 alle ore 11,05 per aver circolato sul tratto di strada con limite di velocità di 70km/h ad una velocità di 86km/h superando la tolleranza consentita. L'importo di € 182,41 da pagare entro 60 giorni. Ho fatto ricorso contestando la stessa
allegando la mia cartella clinica in quanto avevo subito qualche giorno prima un delicato intervento agli occhi, ma per una complicazione ad un occhio mi stavano accompagnando d'urgenza al policlinico di bari, era una situazione d'emergenza e chi era alla guida della mia macchina era seriamente preoccupata per il mio occhio, non vedevo più nulla. Purtroppo il ricorso è stato rifiutato, io non ho fatto più nulla ma a tutt'oggi non ho ricevuto nulla come posso fare per vedere cosa è successo a quel verbale? Grazie per la sua cortese disponibilità.
Rigettato il ricorso,
Rigettato il ricorso, ricomincia a decorrere il tempo per il pagamento a far data dal passaggio in giudicato della sentenza. Se non paga entro il termine, la multa si raddoppia e si attiva la riscossione mediante ruolo.
bollo auto
Buon giorno avvocato, ho sottomano un accertamento per mancato pagamento bollo auto del 2001 con il numero di accertamento n..... in data 2005 risulta regolare la rcihiesta che valenza hanno i pagamenti dei bolli.grazie rossella
Non riesco a comprendere la
Non riesco a comprendere la domanda, perchè formulata in maniera confusa. Cosa vuol sapere di preciso?
Multa
Salve mi è' arrivata una cartella equitalia dove dice che ho preso una multa nel 2002 ,notificata nel 2003....io purtroppo non riesco a ricordare niente di questa multa .... È' passato tanto tempo... Devo pagarla? È se non devo pagarla dove devo andare per annullarla? Grazie mille
Le consiglio di verificare,
Le consiglio di verificare, sia presso Equitalia che presso l'ente accertator, che non le sia stato notificato qualcosa dopo il 2003. Se nulla le è stato notificato, può esperire azione di opposizione all'esecuzione, presso il Giudice di Pace.
cartella esattoriale per multe autobus non pagata
Gent.avvocato
In data 27/9/2012 ho ricevuto tramite posta raccomandata una cartella equitalia.Tale sollecitava al pagamento di 2 verbali fatti in data 3/7/2003 e 28/8/2003 perche' viaggiavo senza biglietto.I rispettivi ruoli delle sanzioni sono stati resi esegutivi in data 13/8/2012.
L ente creditore e' il Comune di Venezia Polizia Urbana (ho chiesto tramite telefono il motivo,e mi e' stato detto che la Polizia Urbana fa da tramite alla societa' di trasporto pubblico)
Fino ad oggi non ho mai ricevuto nessun tipo di avviso per il mancato pagamento,ne da equitalia ne direttamente dall'ente creditore.
Posso quindi chiedere l'annullamento per prescrizione?
Per far questo posso chiederlo direttamente tramite raccomandata scritta all'ente creditore l'annullamneto di tale cartella o devo fare ricorso al giudice di pace?
Un'ultima cosa con"iscrizione al ruolo"si intende la voce della cartella che recita"ruolo reso esegutivo"?
Grazie fin da ora
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